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Ai fini della protezione dei prati permanenti dalla conversione ad altri usi agricoli e non agricoli e, in particolare, per preservarne ed incrementarne il contenuto in carbonio, il rapporto tra la superficie investita a prato permanente e la superficie agricola totale non deve diminuire in misura superiore al 5% rispetto allo stesso rapporto determinato nel 2018, quale anno di riferimento ai sensi dell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e ai sensi dell’articolo 48 (1) del regolamento delegato (UE) 2022/126. Al fine di monitorare il rispetto di tale norma, è stato istituito nel SIAN il Registro dei Prati Permanenti Grafico (RPPG), ai sensi dell’art. 3 del DM del 20/03/2015 n. 1922, poi sostituito dall’articolo 14 del D.M. n. 5465/2018. A norma del Regolamento (UE) 2021/2115 del 2/12/2021, si intende per «prato permanente» un terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell’azienda da cinque anni o più, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Lo stesso Regolamento 2021/2115 stabilisce all’articolo 12 che a coloro che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 viene applicata una sanzione amministrativa se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell’Unione e alle norme BCAA stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell’allegato III. Proprio tra le norme indicate all’allegato III sono previste la norma di buona condizione agronomica e ambientale BCAA 1, che prevede il mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all’anno di riferimento 2018 (con diminuzione massima del 5% rispetto all’anno di riferimento), e la norma BCAA 9 che impone il divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000. Al fine di mantenere il rapporto in oggetto entro la soglia prestabilita, la norma prevede che gli agricoltori che abbiano intenzione di convertire parte o tutti i terreni investiti a Prati Permanenti ad altri usi agricoli e non agricoli dovranno ottenere un’autorizzazione dall’Organismo di Controllo, fatto salvo il rispetto della normativa ambientale e forestale pertinente (come, ad esempio, la normativa paesaggistica, di tutela idro-geomorfologica) e le eventuali autorizzazioni rilasciate dalle autorità preposte. Il dato, pubblicato annualmente, rappresenta le superfici coltivate a prato permanente, derivanti dalle dichiarazioni di consistenza presenti nell'Anagrafe delle aziende agricole relative all'anno campagna precedente all'anno di pubblicazione e costituisce il registro grafico, valido per l'anno campagna al quale fa riferimento il dato, nel titolo con il quale viene pubblicato, in base al quale l'organismo di controllo concede le autorizzazioni alla conversione di queste superfici.