From 1 - 10 / 63
  • Identificazione delle aree da sottoporre ad interventi progettuali di tipo vegetale nell'area oggetto del Piano Paesaggistico di Pinerolo.

  • Capacità d’uso del suolo per fini agricoli (suoli di 1^ e 2^ classe)

  • La L.R. n, 1/2019, riprende la Legge regionale 9 agosto 1999, n. 21, ora , "Norme in materia di bonifica e d'irrigazione" evidenzia che la Regione riconosce nell'attività di bonifica e d'irrigazione un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo alla qualità, alla difesa e conservazione del suolo, alla regolazione delle acque ed alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali; la Regione riconosce altresì nei "Consorzi di bonifica", nei "Consorzi d'irrigazione" e nei "Consorzi d'irrigazione e bonifica" l'organismo più idoneo allo svolgimento, da parte degli utenti interessati, delle attività di bonifica e delle attività d'irrigazione. Così come indicato dalla Legge, al fine di raccogliere, organizzare, elaborare e diffondere dati ed elaborati, anche cartografici, sulla bonifica, l'irrigazione e lo spazio rurale, è costituito presso la Giunta regionale il Sistema Informativo della Bonifica ed Irrigazione, denominato SIBI. I dati informatizzati, nonostante vengano aggiornati periodicamente, sono passibili di errori, pertanto non possono essere usati a fini legali. La direzione regionale collabora inoltre con Ministero Agricoltura e CREA al fine di approfondire la conoscenza delle risorse irrigue sul territorio nazionale. CREA svolge attività di ricerca, di rilevazione, analisi e previsione nel campo strutturale e socio-economico del settore agro-industriale, forestale e della pesca. Negli ultimi anni l'attività dell'Istituto si è ampliata nelle attività di supporto alla Pubblica Amministrazione per l'attuazione delle politiche agricole, in primo luogo quelle che discendono dall'Unione Europea. I dati raccolti sul territorio e inseriti in SIBI, vengono inseriti nel sistema Nazionale dell'irrigazione SIGRIAN, gestito dal CREA. I dati disponibili sono visualizzabili in mappa (ICONA A SINISTRA Ξ apri menù/servizi regionali/agricoltura/Bonifica ed irrigazione (SIBI): - le aree comprensoriali - le aree consortili - il tracciato di canali e condotte

  • Perimetrazione delle aree limitrofe alla città costruita, definite generalmente come spazi vuoti o aperti caratterizzate da - scarsa qualità paesaggistica ed ecologica - alto o medio grado di insularizzazione (impermeabilità dei contorni costruiti) - basso grado di naturalità - elevato grado di disgregazione del tessuto agricolo - esistenza di molti fattori di pressione

  • Categories  

    Il dato rappresenta le aree all'interno delle quali, coltivando uno dei vitigni ammessi dai rispettivi disciplinari di produzione, è possibile produrre vini ai quali viene riconosciuta la Denominazione di Origine Protetta. Tra i vini a Denominazione di Origine Protetta, si possono distinguere: - vini DOCG, Denominazione di origine controllata e garantita, vini con "particolare pregio qualitativo" ottenuti da uve coltivate in una zona viticola particolarmente vocata il cui nome viene utilizzato per designare un prodotto rinomato e di qualità. - vini DOC, Denominazione di origine controllata, vini prodotti in zone delimitate, solitamente di piccole e medie dimensioni, indicate con il loro nome geografico.

  • Ai fini della protezione dei prati permanenti dalla conversione ad altri usi agricoli e non agricoli e, in particolare, per preservarne ed incrementarne il contenuto in carbonio, il rapporto tra la superficie investita a prato permanente e la superficie agricola totale non deve diminuire in misura superiore al 5% rispetto allo stesso rapporto determinato nel 2018, quale anno di riferimento ai sensi dell’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e ai sensi dell’articolo 48 (1) del regolamento delegato (UE) 2022/126. Al fine di monitorare il rispetto di tale norma, è stato istituito nel SIAN il Registro dei Prati Permanenti Grafico (RPPG), ai sensi dell’art. 3 del DM del 20/03/2015 n. 1922, poi sostituito dall’articolo 14 del D.M. n. 5465/2018. A norma del Regolamento (UE) 2021/2115 del 2/12/2021, si intende per «prato permanente» un terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell’azienda da cinque anni o più, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Lo stesso Regolamento 2021/2115 stabilisce all’articolo 12 che a coloro che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 viene applicata una sanzione amministrativa se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori previsti dal diritto dell’Unione e alle norme BCAA stabilite nel piano strategico della PAC, figuranti nell’allegato III. Proprio tra le norme indicate all’allegato III sono previste la norma di buona condizione agronomica e ambientale BCAA 1, che prevede il mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all’anno di riferimento 2018 (con diminuzione massima del 5% rispetto all’anno di riferimento), e la norma BCAA 9 che impone il divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000. Al fine di mantenere il rapporto in oggetto entro la soglia prestabilita, la norma prevede che gli agricoltori che abbiano intenzione di convertire parte o tutti i terreni investiti a Prati Permanenti ad altri usi agricoli e non agricoli dovranno ottenere un’autorizzazione dall’Organismo di Controllo, fatto salvo il rispetto della normativa ambientale e forestale pertinente (come, ad esempio, la normativa paesaggistica, di tutela idro-geomorfologica) e le eventuali autorizzazioni rilasciate dalle autorità preposte. Il dato, pubblicato annualmente, rappresenta le superfici coltivate a prato permanente, derivanti dalle dichiarazioni di consistenza presenti nell'Anagrafe delle aziende agricole relative all'anno campagna precedente all'anno di pubblicazione e costituisce il registro grafico, valido per l'anno campagna al quale fa riferimento il dato, nel titolo con il quale viene pubblicato, in base al quale l'organismo di controllo concede le autorizzazioni alla conversione di queste superfici.

  • Categories  

    Il dato rappresenta le aree di produzione dei prodotti agroalimentari a Denominazione d'Origine Protetta e ad Indicazione Geografica Protetta, acquisite in base alla descrizione delle zone di produzione riportate nei rispettivi disciplinari di produzione.

  • Categories  

    Carta d'uso di interesse apistico (ACA 18) su mosaicatura catastale di riferimento regionale 2021 finalizzata all’attuazione del Complemento regionale per lo sviluppo rurale del PSP 2023-2027 (CSR) – Intervento ACA 18 “Impegni per l’apicoltura”

  • Categories  

    Carta della classificazione dei comuni secondo la tipologia areale finalizzata all’attuazione del Complemento regionale per lo sviluppo rurale del PSP 2023-2027 (CSR) del Piemonte. La classificazione delle zone rurali è prevista dall’articolo 50 del regolamento n. 1305/2013 ed è stata già utilizzata per il PSR 2014-2022. Nel 2023 sono stati aggiornati i limiti amministrativi comunali. Le tipologie areali sono le seguenti: A. Aree urbane e periurbane, nelle quali sono inseriti tutti i comuni capoluogo di provincia e gli aggregati comunali non rurali; B. Aree rurali ad agricoltura intensiva, nelle quale sono inseriti gli aggregati comunali rurali classificati di pianura dall'Istat; C1. Aree rurali intermedie, nelle quali sono inseriti gli aggregati comunali rurali classificati di collina dall'Istat; C2. Aree rurali intermedie con vincoli naturali, nelle quali sono inseriti gli aggregati comunali rurali classificati di collina dall'Istat; D. Aree rurali con problemi di sviluppo, nelle quali sono inseriti gli aggregati comunali rurali classificati di montagna dall'Istat. Tale tipologie areali sono utilizzate sia in termini di ammissibilità che di selezione da vari interventi del CSR.

  • Categories  

    Varietà di vite, compresi gli incroci, coltivate per la produzione di uva da vino estratti dall’Anagrafe Agricola e rappresentate su mosaicatura catastale di riferimento regionale.